TESTO
del disegno di legge n. 1638
TESTO
della Commissione

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;

          b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

      «3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.


Pag. 15
      3-quater. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

          c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.